Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria e Geologia in conformità alla normativa vigente.
Il Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) ha sede amministrativa in viale Pindaro 42, 65127 Pescara.
Esso è costituito nel rispetto della normativa vigente e in armonia con le disposizioni di cui agli artt. 39 e ss. del nuovo Statuto d'Ateneo (G.U. n.71 del 24-03-2012), sulla base del progetto scientifico e didattico approvato nel Consiglio di Senato Accademico del 22 maggio 2012 e contenuto nell'allegato "A" che è parte integrante del presente Regolamento.
Il Dipartimento può essere soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, per le motivazioni di cui all'art. 40, comma II del vigente Statuto di Ateneo.
Nel quadro di un rapporto di collaborazione interdisciplinare, il Dipartimento promuove e coordina l'attività scientifica e didattica dei professori e ricercatori ad esso afferenti, negli ambiti di pertinenza dei settori scientifico-disciplinari elencati nell'allegato "A".
Possono afferire al Dipartimento professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto scientifico e didattico di costituzione del Dipartimento medesimo che abbiano fatto apposita e motivata richiesta scritta. Su tali istanze delibera il Consiglio di Dipartimento.
Il periodo minimo di afferenza al dipartimento è di un anno accademico. Nei due anni accademici successivi al primo, ciascun professore o ricercatore potrà formulare al Rettore una motivata richiesta di trasferimento presso altro Dipartimento dell'Ateneo. Sull'istanza delibera il Senato Accademico, previo parere favorevole dei Dipartimenti interessati. Sulle richieste avanzate a decorrere dal terzo anno accademico, il Senato Accademico delibera previo parere favorevole del solo Dipartimento di destinazione.
Partecipa, altresì, alle attività del Dipartimento il personale addetto alla ricerca, titolare di contratti, assegni di ricerca o borse di studio e dottorato, nonché il personale addetto ad attività inerenti programmi di ricerca.
Per il proprio funzionamento il Dipartimento dispone di personale tecnico-amministrativo assegnato dai competenti uffici dell'Ateneo e adeguato ai compiti didattici e di ricerca dei professori e ricercatori del dipartimento.
Al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni legate allo svolgimento della ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Al Dipartimento competono, altresì, tutte le funzioni legate all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche e formative, nonché quelle rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
Nell'ambito dei suddetti limiti, il Dipartimento è titolare di autonomia scientifica e didattica. Gode, inoltre, di autonomia gestionale e di budget nelle forme e nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Al Dipartimento è altresì attribuita autonomia regolamentare nell'ambito della materie di propria competenza e per la propria organizzazione, ai sensi delle disposizioni dello Statuto vigente.
In particolare, il Dipartimento:
Per un più efficiente svolgimento delle proprie attività, il Dipartimento, all'atto della sua costituzione, si articola nelle seguenti sezioni che costituiscono entità funzionali all'attuazione dei programmi di ricerca e dell'attività didattica:
La Sezione di Geologia ha sede nel Campus di Chieti, la Sezione di Ingegneria ha sede nel Campus di Pescara.
Ulteriori sezioni possono essere attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata a maggioranza qualificata dei due terzi, sulla base degli indirizzi della ricerca scientifica e delle aree scientifico-disciplinari dello stesso Dipartimento. Una sezione deve essere composta da almeno dieci afferenti.
Le sezioni non hanno autonomia amministrativo-contabile, né organi di governo propri, ma possono disporre di un fondo assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento che resta in possesso del Dipartimento medesimo e da esso viene amministrato.
Le sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore responsabile delle proprie attività che dura in carica per un periodo pari alla durata del mandato della Giunta.
L'adesione alle sezioni da parte di professori e ricercatori è ratificata dal Consiglio di Dipartimento sulla base di richiesta di adesione scritta. Un membro del Dipartimento non può aderire a più di una sezione, ma ciò non gli preclude la possibilità di collaborare con altre sezioni.
All'interno dei rispettivi settori le sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi di ricerca, curandone e sviluppandone gli aspetti scientifici, e di supportare la didattica coordinandosi con i Consigli di Corso di studio.
Le sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento.
La disattivazione delle sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ove vengano meno i requisiti e le motivazioni previste per la loro attivazione.
Il Dipartimento può stabilire altre norme organizzative e di funzionamento delle sezioni.
Al Dipartimento fanno capo laboratori didattico-scientifici, di nuova istituzione o già esistenti nelle precedenti configurazioni dipartimentali, che possono essere suddivisi in settori e che vengono disciplinati da specifico regolamento interno che ne configura le caratteristiche, i settori di interesse, il responsabile e quant'altro si rendesse necessario per il regolare funzionamento.
Sono organi del Dipartimento:
I suddetti organi svolgono le loro funzioni nel rispetto della libertà di ricerca e di didattica garantite dalle norme vigenti, nonché del pari diritto di professori e ricercatori di accedere ai fondi disponibili, di gestirli in base alle loro motivate necessità e di utilizzare attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento.
Le elezioni degli organi indicati alle lettere a), b) e c) avvengono secondo le modalità di cui agli artt. 7, 11 e 15 del presente Regolamento.
Il Direttore del Dipartimento è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori (anche a tempo determinato) appartenenti al Dipartimento medesimo fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.
Il Direttore è eletto a scrutinio segreto. Nella prima votazione è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza. La seconda votazione è da ritenersi valida se ad essa abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La convocazione delle elezioni conterrà le date sia della prima che dell'eventuale seconda votazione.
Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica tre anni accademici; non può essere rieletto consecutivamente più di una volta e, in caso di rielezione, al termine del secondo incarico permane ineleggibile per la durata di un intero mandato.
La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica all'interno dell'Ateneo, ad eccezione di quella di componente eletto del Senato Accademico.
Al Direttore di Dipartimento è corrisposta una indennità di carica, il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Entro il 30 giugno precedente la scadenza naturale del proprio mandato, il Direttore uscente indice le elezioni del nuovo Direttore.
In tutti i casi di anticipata cessazione del Direttore dalla carica subentra, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il Decano del Dipartimento, che deve indire la nuova elezione entro trenta giorni dall'intervenuta cessazione.
Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta, stabilendone l'ordine del giorno e curando l'esecuzione delle rispettive delibere.
In particolare, il Direttore esercita le seguenti funzioni:
Il Direttore esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.
Il Direttore designa il Vicedirettore, scelto tra i professori di ruolo, facenti parte della Giunta del Dipartimento. Il Vicedirettore esercita le funzioni delegategli dal Direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato da un Segretario amministrativo.
Il Consiglio del Dipartimento è composto:
I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. In assenza di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
Su tutte le questioni riguardanti il personale docente, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
Le altre modalità di funzionamento del Consiglio sono regolate dall'art. 14 del presente Regolamento.
Il Consiglio può delegare determinate funzioni alla Giunta.
Il Consiglio del Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:
Il Consiglio di Dipartimento esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del Dipartimento.
La Giunta del Dipartimento è composta da:
Possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i coordinatori dei corsi di dottorato gestiti dal Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, i Coordinatori di sezione, i Responsabili scientifici degli assegnisti e i rappresentati del personale tecnico-amministrativo in Consiglio qualora si discuta di questioni che li riguardano.
I rappresentanti delle varie componenti sono eletti ognuno dai membri della rispettiva fascia di appartenenza presente in Consiglio. I membri della Giunta restano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
Il Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, dovrà provvedere alle operazioni elettorali per la formazione della Giunta. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
L'elezione dei componenti la Giunta viene effettuata, a scrutinio segreto, con schede separate. Ciascun votante avrà a disposizione una preferenza per eleggere il rappresentante in Giunta della propria componente.
Sono designati membri coloro che nell'ambito delle singole componenti abbiano riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili. A parità di punteggio risulta eletto il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di età.
Qualora una delle componenti abbia afferenti in numero minore o pari a quelli previsti come rappresentanza, tale componente è rappresentata in Giunta nella consistenza numerica.
Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
Nel caso in cui un membro si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, ovvero risulti impedito per un periodo superiore a due mesi, si procede alla nomina per elezione di un sostituto che resterà in carica per il periodo residuo del triennio di riferimento.
La Giunta del Dipartimento è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni.
Ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e delibera in via definitiva su materie di gestione corrente, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo, nonché sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
La Giunta collabora con il Direttore alla predisposizione del piano di attività del Dipartimento avendo riguardo alle esigenze di tutti i rappresentanti del Dipartimento, ed esplica le funzioni ad essa demandate dal Consiglio.
La Giunta può nominare Commissioni, anche a carattere permanente, su temi specifici nell'ambito delle rispettive competenze, e Commissioni istruttorie per lo studio di problemi specifici. A tali Commissioni possono essere invitati a partecipare anche membri esterni al Dipartimento senza diritto di voto.
La Giunta può affidare a membri del Consiglio del Dipartimento incarichi operativi finalizzati a specifici compiti emergenti da delibere assunte dal Consiglio medesimo o, comunque, inerenti ad attività istituzionali del Dipartimento.
Delle riunioni della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario amministrativo che funge da segretario della seduta. In caso di sua assenza, le funzioni di segretario sono assunte da suo sostituto designato dal Direttore.
È istituita presso il Dipartimento una Commissione paritetica docenti-studenti, ove non sia costituita nella Scuola di riferimento o in assenza di quest'ultima.
Tale Commissione è competente a:
La Commissione è composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore (a tempo indeterminato o determinato) afferenti al Dipartimento e designati dal Consiglio nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per area di ricerca e sede di servizio; da tre studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento e scelti dal Consiglio fra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche.
Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti designati. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi.
La Commissione viene convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica con cadenza generalmente trimestrale e con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione.
Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, di regola inviata per via telematica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente.
In caso di impedimento o di assenza temporanea del Direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicedirettore.
Il Consiglio è convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno trimestrale e con preavviso di almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza è ammessa la convocazione almeno quarantotto ore prima della riunione; in casi di esigenze straordinarie oltre che urgenti, il Consiglio può essere convocato ad horas.
Il Consiglio può essere convocato anche sulla base di una richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, da presentare al Direttore del Dipartimento.
Il Consiglio è convocato nelle composizioni ristrette per la trattazione di argomenti riguardanti determinati componenti del Consiglio.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio con voto deliberativo; dal numero dei componenti va sottratto quello degli assenti che abbiano presentato giustificazione scritta. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
Alle adunanze possono partecipare, per la sola discussione di specifici argomenti, esperti o commissioni all'uopo invitati.
Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto sull'argomento specifico. In caso di parità prevale il voto del Direttore o di chi presiede la seduta.
Le delibere sono adottate generalmente con voto palese; sono adottate con voto segreto quando il provvedimento riguardi membri del Consiglio o la votazione a scrutinio segreto sia richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta. Le delibere del Consiglio sono esecutive seduta stante.
Di ogni riunione deve essere redatto un verbale. La funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio è assunta dal Segretario amministrativo o suo sostituto designato dal Direttore.
Il verbale delle riunioni del Consiglio, approvato di regola nella successiva seduta del Consiglio medesimo, previo invio telematico a tutti i membri del Consiglio della relativa bozza, viene conservato presso la Segreteria del Dipartimento. Qualora richiesto, copia di esso viene trasmessa all'Ufficio dell'Amministrazione centrale istante. I verbali sono sottoposti al regime di pubblicità degli atti.
Qualora necessario, estratti, anche anticipati del verbale, vengono trasmessi a cura e con la sottoscrizione del Segretario agli Organi e/o Uffici amministrativi di Ateneo competenti ai fini dei successivi adempimenti.
Per gli adempimenti di rilevanza esterna, gli estratti vengono trasmessi unitamente ad una comunicazione a firma Direttore.
La Giunta del Dipartimento si riunisce con cadenza almeno bimestrale per convocazione e sotto la presidenza del Direttore (o del Vicedirettore nei casi previsti dal presente Regolamento), ovvero su richiesta scritta e motivata dei due terzi dei suoi componenti.
La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inoltrata di regola per via telematica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo, o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente la Giunta, con preavviso di almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione; in casi di esigenze straordinarie oltre che urgenti, la Giunta può essere convocata ad horas.
Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo, detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore o di chi presiede la seduta.
Le delibere adottate dalla Giunta sono esecutive seduta stante.
Delle riunioni della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario amministrativo o suo sostituto designato dal Direttore, che funge da segretario verbalizzante. Alla verbalizzazione delle sedute della Giunta si applicano inoltre, per quanto compatibili, le medesime regole di cui alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio.
Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, dei componenti la Giunta, delle rappresentanze elettive nel Consiglio del Dipartimento, ove non diversamente disposto, sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre membri scelti fra professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, di cui un docente professore di ruolo di I fascia che svolgerà le funzioni di Presidente. Salvo se diversamente disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.
Tali membri sono individuati fra i componenti del Consiglio del Dipartimento, nel corso di una riunione del Consiglio medesimo convocata dal Direttore, ovvero dal Vicedirettore nei casi di assenza o impedimento del Direttore, ovvero dal Decano nei casi di prima applicazione o di anticipata cessazione del Direttore dalla carica.
Durante la riunione del Consiglio di cui al comma precedente, possono essere presentate candidature e fissate le scadenze elettorali.
Salvo casi eccezionali, le elezioni relative alle cariche sopra citate sono indette ogni tre anni nel periodo compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Giugno. Gli eletti assumeranno le rispettive funzioni al momento della naturale scadenza del mandato dei precedenti eletti.
Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto a mezzo di schede timbrate e vidimate dal Presidente del seggio. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza.
Di ogni elezione la Commissione elettorale preposta redige verbale che viene trasmesso, unitamente alle schede, alla Segreteria amministrativa del Dipartimento.
Il Segretario amministrativo è assegnato al Dipartimento con disposizione del Direttore Generale e svolge funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti di Ateneo. In base alla legge 249/10 e ad CCNL il Segretario amministrativo dipende gerarchicamente dal Direttore Generale e funzionalmente dal Direttore di Dipartimento.
Coordina le attività amministrativo-contabili del Dipartimento curandone lo svolgimento; assume la responsabilità in solido col Direttore dei conseguenti atti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. È responsabile della corretta tenuta dei verbali delle adunanze degli organi collegiali del Dipartimento.
Collabora col Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali del Dipartimento, adottando gli atti idonei a tal fine, nonché per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e seminari.
È responsabile della segreteria della struttura e coordina l'attività del personale amministrativo ad essa addetto, nonché del personale che svolge compiti comunque correlati alla segreteria del Dipartimento, personale che risponde direttamente al Segretario per l'attività svolta. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull'evoluzione normativa e delle procedure atte a migliorare la produttività della Segreteria amministrativa.
È, altresì, di sua competenza la gestione finanziaria e contabile del Dipartimento e in particolare:
Il Segretario amministrativo coadiuva, inoltre, il Direttore per tutti gli altri adempimenti inerenti le attività istituzionali del Dipartimento.
Costituiscono entrate del bilancio del Dipartimento:
I fondi di dotazione e di funzionamento attribuiti al Dipartimento vengono ripartiti annualmente, per la copertura delle spese generali relative alle attività istituzionali e per il funzionamento delle sezioni, attivate in base a criteri approvati dal Consiglio di Dipartimento in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Il Consiglio di Dipartimento detta, altresì, criteri per l'impiego delle altre tipologie fondi in assenza di appositi regolamenti interni in materia.
Il presente Regolamento e le successive eventuali modifiche sono approvate con la presenza in Consiglio dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Le modifiche al presente Regolamento possono essere richieste con proposte motivate indirizzate al Direttore del Dipartimento che le pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio.
Le delibere di modifica sono rese esecutive con Decreto Rettorale e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con Decreto Rettorale.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle Leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, negli altri Regolamenti interni in quanto applicabili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
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Centralino 085.45371
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